Contrassegno invalidi e privacy

Ottenere il contrassegno per disabili

Scopriamo come funziona la privacy relativamente al contrassegno per disabili

Contrassegno invalidi e privacy: Il contrassegno che permette ai guidatori disabili di parcheggiare in posti riservati è un oggetto conosciuto da tutti, ma sono molte le cose che spesso sfuggono sull’utilizzo e sull’ottenimento di tale contrassegno e soprattutto, su come funzioni la tutela della propria privacy nel momento in cui il contrassegno viene esposto. Il contrassegno:
Il Codice della Strada prevede che le persone invalide con una capacità di deambulazione ridotta e i non vedenti abbiano accesso al contrassegno invalidi, previa visita medica che attesti le condizioni elencate sopra. A permettere tale condizione è quanto scritto nell’articolo 381 del DPR 16 dicembre 1992. La validità:
La validità di tale contrassegno è assicurata su tutto il territorio nazionale Il contrassegno:
Le dimensioni, il colore e la forma del contrassegno per disabili sono stabilite in maniera precisa: 10×12 centimetri con riportante il pittogramma di un uomo seduto su una carrozzina. Nella parte visibile si trova lo spazio per il numero di concessione, il nome e l’indirizzo del possessore con l’indicazione che fa riferimento al Comune di residenza.

Contrassegno invalidi e privacy, le indicazioni europee:
Il contrassegno italiano è diverso dai contrassegni appositi che si possono trovare nel resto dell’Europa. Questo fattore non favorisce certo la circolazione dei disabili sulle strade internazionali. Per questo si è deciso di rendere più uniforme e diffuso il simbolo. Quello europeo è azzurro con una sedia a rotelle bianca con il nome del titolare esposto sul retro. Si tratta però di un contrassegno che non è ancora stato adottato in Italia e che quindi non è ancora in circolazione.

Contrassegno invalidi e privacy:
L’esposizione del nome del titolare del contrassegno sulla parte visibile ha sollevato alcune perplessità riguardo la privacy. Su questo si era pronunciato il Garante per la tutela dei dati personali il 19 gennaio 1999 affermando che il Legislatore avrebbe dovuto provvedere a formulare una fac-simile affinché le generalità non fossero visibili se non alle autorità. Molti Comuni hanno provveduto a sostituire il nome del titolare con il numero si concessione, permettendo di mantenere l’anonimato del contrassegno. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 ha permesso di raggiungere un altro grado di riservatezza per i disabili in possesso del contrassegno, ponendo il numero di concessione al posto delle generalità personali, permettendo quindi a qualsiasi vigile di verificare la regolarità della situazione. Molti hanno seguito le indicazioni del Garante, sostituendo il nome del titolare con il numero di concessione. Si è poi discusso riguardo l’esposizione del pittogramma che parrebbe dare una sbagliata visione della natura per cui è stato dato il contrassegno. Al momento il Legislatore non ha ancora. aderito a tali indicazioni riguardo la Comunità Europea, ed attualmente è ancora in vigore un contrassegno diverso rispetto a quello di altri paesi europei e che riporta ancora un solo tipo di handicap.

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